(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
              Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La regione autonoma Valle d'Aosta' nell'esercizio delle proprie
competenze e nel rispetto  della  normativa  statale  in  materia  di
collocamento  e  di organizzazione del mercato del lavoro posta dalla
legge 28 febbraio 1987, n.  56,  attua  interventi  di  politica  del
lavoro  al  fine  di  contribuire  a  rendere effettivo il diritto al
lavoro ed all'elevazione professionale dei cittadini, ai sensi  degli
articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.
   2.  La  politica  del lavoro si colloca nell'ambito della politica
regionale  di  sviluppo  economico-sociale  e  di  riequilibrio   del
territorio.
   3. Gli obiettivi di tale politica perseguiti, oltre che attraverso
le attivita' di osservazione del mercato del lavoro, di  orientamento
professionale  e di formazione professionale disciplinare dalla legge
regionale 5 maggio 1983, n.  28  e  successive  modificazioni,  anche
attaverso  interventi  di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che
impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare
riguardo  ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lungo periodo, ai
disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.
   4.  Nell'attuazione  delle  finalita'  sopra  indicate  la Regione
ricerca e valorizza la partecipazione delle forze sociali.