(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 del 28 febbraio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione autonoma Valle d'Aosta' nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro posta dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei cittadini, ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione. 2. La politica del lavoro si colloca nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico-sociale e di riequilibrio del territorio. 3. Gli obiettivi di tale politica perseguiti, oltre che attraverso le attivita' di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento professionale e di formazione professionale disciplinare dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 e successive modificazioni, anche attaverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lungo periodo, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale. 4. Nell'attuazione delle finalita' sopra indicate la Regione ricerca e valorizza la partecipazione delle forze sociali.